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Licenziamento per scarso rendimento

Legittimo il licenziamento del lavoratore che ha un rendimento notevolmente inferiore rispetto ai suoi colleghi

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Un lavoratore impiegato in un istituto di credito veniva licenziato per giusta causa per scarso rendimento in rapporto ai risultati ottenuti dai suoi colleghi.
Il dipendente impugnava il licenziamento e il Giudice della fase sommaria disponeva la reintegra nel posto di lavoro.
Viceversa in fase di reclamo, il Tribunale dava ragione all’istituto di credito ma riqualificava il recesso quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Anche la Corte d’Appello confermava la sentenza del Tribunale.
La Cassazione ha parimenti confermato la sentenza di secondo grado, ritenendo dimostrato che lo scarso rendimento fosse imputabile al lavoratore a titolo quanto meno di colpa. Secondo la Suprema Corte, il licenziamento per scarso rendimento costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore sicché, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento da essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell’attività resa per un apprezzabile periodo di tempo.

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