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Licenziamento nullo

Licenziamento in «tutele crescenti»: la Suprema Corte interpella la Corte Cost.

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Un lavoratore dipendente del settore autoferrotramviario, assunto in regime di «tutele crescenti», veniva licenziato a seguito di un procedimento disciplinare. Egli impugnava il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità e sostenendo che al datore non spettava l’esercizio del potere disciplinare poiché egli aveva richiesto tempestivamente l’intervento del Consiglio di Disciplina avvalendosi di una normativa speciale applicabile al settore in cui lavorava. Di conseguenza chiedeva anche di essere reintegrato nel posto di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale della delimitazione della tutela reintegratoria ai casi di nullità «espressamene previsti dalla legge» di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, per contrasto di tale disposizione con la norma della legge delega (art. 1, comma 7, lett. ‘c’, L. n. 183/2014), secondo cui il legislatore delegato deve prevedere, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, la limitazione del «diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato».

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