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L. N. 104/1992

Permessi ex L. n. 104/1992: legittimo occuparsi di incombenze domestiche per assistere la madre disabile

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Una lavoratrice veniva licenziata per giusta causa in quanto, secondo la società datrice di lavoro, aveva utilizzato impropriamente i permessi ex L. n. 104/1992, essendosi occupata di attività diverse dall’assistenza alla madre disabile.
La dipendente impugnava il licenziamento.
Il Tribunale respingeva il ricorso mentre la Corte d’Appello dava ragione alla lavoratrice ritenendo infondati gli addebiti in quanto era emerso che, durante i permessi di cui aveva usufruito la lavoratrice, la stessa era stata impegnata in attività per conto della madre disabile, quali fare la spesa, sbrigare pratiche, rifornire il carburante l’autovettura e acquistare capi di abbigliamento per la stessa.
Anche la Suprema Corte ha dato ragione alla lavoratrice, precisando che, il concetto di assistenza non va inteso come vicinanza continuativa e ininterrotta alla persona disabile, essendo evidente che la cura di un congiunto affetto da menomazioni psico-fisiche, non in grado di provvedere alle esigenze fondamentali di vita, spesso richiede interventi diversificati, non implicanti la vicinanza allo stesso.

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