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Lavoro a tempo parziale

Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta la modifica del rapporto di lavoro da full time a part-time

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Una lavoratrice dipendente di un supermercato, rifiutava la modifica del proprio orario di lavoro da full-time a part-time. La datrice la licenziava, quindi, per giustificato motivo oggettivo. La lavoratrice impugnava il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità e di essere reintegrata nel posto di lavoro.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che, ai sensi delle disposizioni normative in vigore, il rifiuto del lavoratore di modificare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Tuttavia, la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part-time non è comunque preclusa ma comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere della prova a carico del datore.
In particolare, affinché il licenziamento sia considerato legittimo è necessario che il datore dimostri:
• le effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno ma solo con l’orario ridotto;
• l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto dei medesimi;
• l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell’orario e il licenziamento.
Poiché la Società non ha fornito tali prove, la domanda della lavoratrice è stata accolta.

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