Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore con mansioni di manutentore presso una società di recupero dei rifiuti subiva un infortunio sul lavoro. Egli veniva colpito dal cedimento di un cancello in acciaio, riportando lesioni personali valutate come gravi. L’INAIL erogava al lavoratore le prestazioni economiche previste dalla legge ma, in via di surroga, agiva contro la società datrice di lavoro per ottenerne il rimborso.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello e poi la Cassazione hanno invece dato torto alla società datrice di lavoro, rilevando che il lavoratore si era visto crollare addosso un cancello di notevoli dimensioni e che l’immobile, ove era avvenuto l’evento, era di proprietà della società che era perciò custode del bene che aveva provocato l’infortunio e che, pertanto, avrebbe dovuto esercitare delle attività di controllo.