Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una società dei trasporti non aveva rispettato l’obbligo di consentire il riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive e quello settimanale di 45 ore ad un dipendente.
Il lavoratore aveva dunque deciso di agire in giudizio contro la società per chiedere il risarcimento del danno provocato dalla condotta illegittima della datrice.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che al lavoratore era stato provocato un danno di natura psico-fisica. Il Collegio infatti, accogliendo le ragioni del lavoratore, ha sottolineato che, in caso di mancato godimento del giorno libero, il riposo compensativo deve essere tempestivo e attiguo ad altri periodi di riposo: quindi non frazionato. La fruizione frazionata, invece, come accaduto nel caso esaminato, fa venir meno la funzione del riposo, che è quella di far recuperare al lavoratore le energie, specie per le prestazioni maggiormente gravose.