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Salute e sicurezza sul lavoro

Non basta seguire il DVR per esimersi da responsabilità per gli infortuni sul lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Pen.

Un datore di lavoro nell’eseguire i lavori di riparazione di un ascensore si posizionò sul tetto della cabina, chiedendo aiuto ad un apprendista, Questi dapprima si limitava a passargli gli attrezzi, poi salì anch’egli sopra la cabina. In casi simili era stata adottata quale misura di sicurezza l’ancoraggio dell’ascensore, pur se non prevista dal DVR. La cabina non resse il peso di entrambi e precipitò al piano terra causando l’infortunio dei due lavoratori.
Il datore di lavoro veniva condannato sia in primo sia in secondo grado per la mancata adozione di tale ulteriore misura di sicurezza rispetto a quelle già previste nel DVR. Il DVR non contemplava il rischio specifico connesso alla riparazione dell’ascensore e alle particolari modalità di riparazione adottate dai due lavoratori.
La Corte non ha ritenuto esimente da responsabilità la circostanza che il DVR non avesse previsto specificamente tale rischio in quanto è obbligo del datore di lavoro adottare tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire un rischio non contemplato, tenuto conto delle disposizioni (artt. 17 e 28, T.U.) che sanciscono l’obbligo di valutare «tutti i rischi».

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