Corte di Cassazione, SS.UU.
L’indennità corrisposta ai lavoratori che, per contratto, sono tenuti a svolgere la loro prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, è soggetta ad imposizione fiscale e contributiva nella misura del 50% se corrisposta in misura fissa, anche se non continuativa.
Nel caso esaminato, un datore di lavoro aveva corrisposto ai propri dipendenti nei giorni di presenza e di svolgimento di attività al di fuori del comune dove la ditta ha sede, un’indennità di trasferta nei limiti indicati dall’art. 51, comma 5, T.U.I.R.: ossia Euro 46,48 al giorno, elevate ad Euro 77,47 per le trasferte all’estero.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento che richiedeva per l’assoggettamento ad imposizione fiscale, seppure dimezzata, che l’indennità fosse «corrisposta in maniera fissa e continuativa» hanno ora ritenuto sufficiente la sola misura fissa dell’erogazione, anche se occasionale.
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