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Incentivi

Fringe benefit: nel 2022 sale ad Euro 800 l’esenzione complessiva

By 9 Agosto 2022Agosto 23rd, 2023No Comments

«Decreto Aiuti Bis»

I datori di lavoro possono corrispondere, per il solo 2022 (al momento), buoni acquisto per un valore complessivo di Euro 600,00 in piena esenzione. Tale soglia si innalza di ulteriori Euro 200,00 nel caso di attribuzione di buoni carburante secondo quanto già previsto dal c.d. «Decreto Salva prezzi».
Per il solo periodo di imposta 2022, dunque, viene innalzato il tradizionale limite di esenzione – da Euro 258,23 a 600 – per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit). Sono ammessi nell’agevolazione (sempre nel medesimo limite) anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, dell’energia elettrica e del gas. L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l’esenzione dal reddito «[…] opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente […]» (Agenzia Entrate, circolare 22 ottobre 2008, n. 59, par. 16). Il «pacchetto», pertanto, potrebbe essere composto da buoni carburante per Euro 800,00 complessivi o un misto di buoni carburante (fino ad Euro 200,00) ed altri beni o servizi (Agenzia Entrate, circolare 14 luglio 2022, n. 27). Si rammenta che per poter essere esente, l’erogazione deve avvenire mediante documenti di legittimazione (buoni) ma non mediante diretta corresponsione di denaro (Agenzia Entrate, interpello 29 marzo 2021, n. 221). Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023 (c.d. «principio di cassa allargato»). Si considera corrisposto il benefit al momento in cui il lavoratore ne ha la disponibilità, anche se poi ne fruisce in epoca successiva (Agenzia Entrate, circolare 29 marzo 2018, n. 5/E).

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