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Covid-19 / Coronavirus

Congedo con indennità per i lavoratori che non possono svolgere la prestazione in smart working

«Decreto Covid-19»

Per le medesime esigenze di accudimento dei figli, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore può astenersi dal lavoro.
Tale congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria.
Nel caso di congedo, il lavoratore ha diritto, in luogo della retribuzione, ad un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata come l’assegno di maternità (art. 23, D.Lgs. n. 151/2001) ma senza computo della 13ma o dei premi, e alla contribuzione figurativa.
L’indennità e la contribuzione figurativa non spettano (ma uno dei genitori mantiene il diritto all’astensione dal lavoro con diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento) se il figlio ha un’età compresa tra 14 e 16 anni.
Se uno dei due genitori svolge il lavoro in smart working o fruisce del congedo Covid-19 (oppure se non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro), l’altro genitore non può fruire del congedo a meno che non vi sia almeno un altro figlio minore di anni 14, avuto da altro soggetto in condizioni particolari.
I lavoratori che abbiano fruito di congedo parentale, dal 1° gennaio 2021, per far fronte alle medesime esigenze di accudimento, possono chiedere di convertire il congedo fruito in congedo Covid-19.

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