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Covid-19 / Coronavirus

I licenziamenti individuali consentiti

«Decreto Sostegni»

A nostro avviso, il divieto non opera nei confronti di alcune tipologie di licenziamento individuale quali il licenziamento in prova, quello per superamento del comporto, quello al termine del periodo formativo nell’apprendistato e quello dei dirigenti. Su questo punto, tuttavia, si registrano decisioni di merito, delle quali abbiamo già dato notizia nella NewsLetter, che invece estendono l’area del divieto: ciò è accaduto rispetto ad un licenziamento per inidoneità sopravvenuta e, ad opera del Tribunale di Roma, anche con riferimento al licenziamento di un dirigente. Va segnalato che il licenziamento che violi il divieto Covid-19 va incontro alle sanzioni più severe (reintegrazione e risarcimento pieno). Essi vanno pertanto valutati attentamente. Rimane certamente lecito, infine, il licenziamento per ragioni disciplinari

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