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Covid-19 / Coronavirus

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

«Decreto Sostegni»

I dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (compresi i lavoratori in somministrazione impiegati da aziende utilizzatrici negli stessi settori), licenziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021, potranno fruire di un’indennità una tantum da Euro 2.400 (ossia, Euro 800 per ciascuno dei primi tre mesi del 2021).
Rientrano tra i beneficiari, tra gli altri:
• i lavoratori autonomi che a causa dell’emergenza sanitaria abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività;
• i dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori;
• i lavoratori intermittenti;
• gli autonomi senza P.IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e con contratti occasionali;
• gli autonomi con P.IVA iscritti alla gestione separata;
• i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 e un reddito riferito al 2019 non superiore ad Euro 75.000;
• i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 e con un reddito non superiore ad Euro 35.000.
L’indennità spetta a condizione che il lavoratore abbia svolto nel periodo almeno 30 giornate di lavoro.

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