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L’obbligo di fedeltà del lavoratore e dell’equilibrio con il diritto di critica verso il datore di lavoro è oggetto della sentenza di Cassazione n. 17689 del 31 maggio 2022. Il dirigente ha il diritto di criticare l’azienda datrice di lavoro e un dovere di fedeltà che non va però travisato in dovere di omertà. Un mio commento alla sentenza.

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17689 del 31 maggio 2022, ha affrontato il tema dell’obbligo di fedeltà del lavoratore e dell’equilibrio con il diritto di critica verso il datore di lavoro.

L’obbligo è previsto dall’art. 2105 del Codice civile che si esprime in maniera molto chiara:

«Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi,

in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa

o farne uso in modo da poter

recare ad essa pregiudizio».

Questo obbligo non va però travisato con un dovere di omertà.

Il dirigente critica l’azienda datrice di lavoro e ne viene licenziato

Un dirigente d’azienda durante la riunione del consiglio di amministrazione aveva manifestato le sue perplessità circa la correttezza della bozza di bilancio. La società si era resa disponibile a verificare.

Il dirigente aveva però manifestato i suoi dubbi rilevando che l’azienda si rendeva colpevole di violazioni di legge. A seguito delle verifiche e dell’infondatezza dei rilievi l’azienda lo ha licenziato.

La causa arrivata in Cassazione ha preso il via con il ricorso del dirigente contro il licenziamento che ha perso due gradi di giudizio, arrivando però a una pronuncia per lui positiva in Cassazione.

 

Il diritto di critica e di denuncia del lavoratore

La Corte ha ricordato che nell’interpretazione dei fatti, il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro deve trovarsi in equilibrio tra il diritto di critica e il dovere di fedeltà.

Questo equilibrio va valutato alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede.

Per questo, ha ricordato la Cassazione, non può essere licenziato il lavoratore che:

  1. divulga fatti anche veri ma senza dolo o colpa e critica così il datore di lavoro;
  2. denuncia all’autorità competente fatti di rilevanza penale o amministrativa, anche se poi risultano infondati.

 

Le conclusioni della Cassazione: non esiste giusta causa di licenziamento se vi è corretto esercizio del diritto di critica e di dissenso

La Suprema Corte ha sostenuto che andasse tutelato il diritto del dirigente alla critica e alla denuncia e che l’azienda non poteva farne discendere una rilevanza disciplinare tale da giustificare il licenziamento.

La Corte ha aggiunto che non sussista la giustificazione< del licenziamento quando il dirigente eserciti il diritto di critica, di denuncia e di dissenso «nei limiti già tracciati dalla giurisprudenza e quindi in maniera ragionevole e non pretestuosa nonché con modalità formalmente corrette», arrivando alla conclusione che nel caso di questo dirigente il licenziamento sia stato illegittimo.

 

V. F. Giglio

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