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Abrogato (tout court) il lavoro accessorio

«Disposizioni urgenti in materia di appalto e lavoro accessorio»

Il Governo ha abrogato, con effetto immediato, il lavoro accessorio, ossia quella forma di lavoro remunerata con i noti «voucher».
La decisione è certamente il frutto del referendum promosso dalle organizzazioni sindacali che le forze politiche hanno voluto prevenire. A fronte di abusi che, certamente sono stati commessi, è stato così deciso di sopprimere uno strumento che certamente poteva avere il merito di ricondurre ad una forma legale innumerevoli rapporti di lavoro destinati altrimenti al lavoro nero. L’abrogazione ha effetto immediato, alla data del 17 marzo 2017. Da tale data, pertanto, non potranno più essere acquistati nuovi voucher. I buoni già richiesti potranno essere utilizzati, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017. Nella fretta dell’abrogazione, il Legislatore ho omesso di mantenere in vita, seppure temporaneamente, le norme concernenti l’utilizzo del voucher (limiti annuali, procedure di comunicazione, sanzioni, ecc.). Evidentemente accortosi (tardivamente) del problema, il 21 marzo 2017, il Ministero ha diffuso una nota nella quale precisa che per i voucher ancora utilizzabili dovranno essere rispettate le norme abrogate. Resta però abrogato il regime delle sanzioni, quindi, eventuali violazioni, allo stato, non potranno essere sanzionate. È pertanto lecito (e auspicabile) attendere una più meditata disciplina transitoria ad opera della legge di conversione che dovrà intervenire entro 60 giorni. Nelle more, ove si utilizzino i voucher già acquistati è consigliabile continuare ad effettuare la comunicazione preventiva.

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