INL
Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni del «Decreto Dignità » è consentita la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (sempre nel rispetto della durata massima di 24 mesi), senza necessita_ delle causali. L'Ispettorato ritiene che la deroga consenta altresì di non rispettare i c.d. «periodi cuscinetto» tra un contratto e l'altro. Pertanto, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, cosi_ come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del periodo cuscinetto, ferma restando la durata massima dei 24 mesi. La deroga è applicabile ai contratti o ai patti di proroga che siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 anche se destinati a svolgersi oltre, anche nel corso del 2021. Cancellata, invece, la proroga automatica dei contratti a termine per un periodo equivalente alla sospensione dell'attività causata dall'emergenza. L'ispettorato ritiene che i periodi di proroga automatica vadano esclusi dal computo dei 24 mesi. Nulla cambia, infine, per la c.d. «deroga assistita», ossia sottoscritta innanzi all'Ispettorato del lavoro che consente di superare i 24 mesi se ricorrono le condizioni previste dalla legge.Meno vincoli per i contratti a termine
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