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Amministrazione del personale

La retribuzione si paga con bonifico e l’ispettore ne verifica il buon fine

By 22 Maggio 2018Ottobre 26th, 2023No Comments

INL

Come noto, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso strumenti di pagamento tracciabili, non essendo più consentito l’uso a tal fine del contante, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 5.000 (art. 1, comma 910, Legge di Bilancio 2018). Il divieto si applica sia ai rapporti di lavoro subordinato, sia alle collaborazioni continuative, sia ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci; restano esclusi soltanto – in ambito privato – i rapporti di lavoro domestico, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo occasionale.
I compensi soggetti all’obbligo devono essere pagati esclusivamente mediante bonifico, assegno, strumenti di pagamento elettronico o pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento.
Secondo l’INL la violazione è comunque integrata allorché, nonostante l’utilizzo dei predetti metodi di pagamento, il versamento non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario venga revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso, in quanto ne risulterebbe uno scopo elusivo del datore di lavoro.
Gli ispettori avranno pertanto cura di verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento nei modi consentiti ma anche che lo stesso sia andato a buon fine.

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