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Licenziamento per ragioni economiche

Cessa il divieto di licenziamento per i datori che hanno esaurito i benefici di legge

INL

Il divieto di licenziamento, individuale e collettivo, per ragioni economiche posto dalle prime leggi emergenziali è stato modificato dal Decreto Agosto.
Il divieto di licenziamento e la sospensione delle procedure avviate in precedenza sono ora prorogati nei soli seguenti casi:
• per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della «cassa Covid»;
• per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero contributivo previsto dal «Decreto Agosto».
Non rientrano nel divieto, i licenziamenti per cambio appalto e quelli motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. Fanno altresì eccezione le risoluzioni incentivate, ammesse sulla base di accordi collettivi aziendali. Confermata altresì la facoltà di revoca dei licenziamenti (disposti fino al termine del 2020) con contestuale richiesta della cassa Covid: in tal caso il rapporto di lavoro è ripristinato senza interruzioni e il datore di lavoro è esente da oneri e sanzioni. Al momento, dunque, il divieto di licenziamento sembra operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili o non abbia fatto ricorso all’esonero dal versamento contributivo.

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