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Il lavoratore padre che rassegna le dimissioni durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento della lavoratrice madre (dall’avvio della gravidanza al compimento di un anno del bambino), non è tenuto al preavviso.
Detto lavoratore potrà altresì beneficiare della relativa indennità sostitutiva (come se fosse stato licenziato) ma solo nel caso in cui abbia effettivamente utilizzato il congedo.
Mentre l’esonero dal preavviso, infatti, opera in connessione al solo periodo di tutela, il diritto del padre a ricevere l’indennità sostitutiva del preavviso, pur se dimissionario, spetta solo a chi fruisca del congedo.
L’Ispettorato ha altresì evidenziato che anche per l’esonero dal preavviso rileva la circostanza che il datore di lavoro sia portato a conoscenza della situazione familiare del lavoratore. Ciò potrà avvenire anche contestualmente alle dimissioni.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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