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Il pagamento di retribuzioni con strumenti non tracciabili è sanzionabile con una sanzione amministrativa da Euro 1.000 a 5.000. Non vale a liberare il datore di lavoro da tale responsabilità la sottoscrizione apposta dal dipendente in calce alla busta paga né la dichiarazione dello stesso attestante di essere stato pagato con strumenti tracciabili.
Il divieto del contante è funzionale a garantire l’effettiva tracciabilità del pagamento nonché l’eventuale verifica da parte degli organi di vigilanza. Il datore di lavoro deve conservare le ricevute di avvenuto pagamento. L’ispettore può attivare una procedura di verifica presso l’istituto di credito.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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