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«Trasferta» e «trasfertismo»

INPS

L’INPS ha riepilogato i tre requisiti necessari affinchè il lavoratore possa essere considerato «trasfertista»:
1. mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto;
2. svolgimento di un’attività che richieda la continua mobilità del dipendente;
3. corresponsione di una indennità in misura fissa, attribuita indipendentemente dal fatto che il dipendente vada o meno in trasferta.
Se manca anche un solo requisito, non si ha trasfertismo (trasferta strutturale o per contratto), bensì semplice trasferta (occasionale), cioè prestazione della attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro.
La distinzione rileva ai fini della diversa disciplina contributiva e fiscale applicabile. Nel trasfertismo, infatti, le indennità retributive concorrono a formare il reddito e a determinare la base imponibile contributiva solo per il 50% del loro ammontare. Nella trasferta, invece, il trattamento varia a seconda che le missioni siano svolte all’interno o all’esterno del territorio comunale della sede lavorativa.

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