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L. N. 104/1992

Permessi e congedi per assistenza disabili: le precisazioni dell’INPS

INPS

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di permessi e congedi per l’assistenza disabili introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, c.d. «Decreto Conciliazione».
Ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto sarà necessario allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto con il disabile da assistere. Stesso discorso in caso di convivenza prestabilita ma non ancora instaurata. La circolare fornisce l’ordine di priorità secondo il quale è possibile fruire del congedo:
• il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
• il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
• uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
• uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
• un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità.
Affinché ne possano fruire i familiari della categoria successiva, quelli della categoria precedente devono risultare mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

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