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Con la Circolare n. 2 del 7 aprile 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha consentito anche per l’apprendistato professionalizzante l’utilizzo dell’e-learning. Questo offre l’occasione per fare il punto sulle diverse forme di apprendistato e sulla loro diversa funzione.

 

I diversi contratti di apprendistato hanno in comune una particolarità giuridica: si tratta di un rapporto contrattuale con «causa mista».

La prestazione lavorativa infatti non è l’unico elemento ma si accompagna all’altro elemento imprescindibile che è la formazione dell’apprendista.

A fronte della sua prestazione lavorativa l’apprendista viene retribuito con una somma di denaro che non esaurisce la prestazione a carico del datore, poiché ad essa si aggiunge la specifica formazione necessaria per lo svolgimento della mansione e gli altri scopi descritti oltre.

Le diverse forme di apprendistato nel Jobs Act

Secondo l’articolo 41 del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, noto anche come Jobs Act, l’apprendistato è un contratto di lavoro che ha lo scopo di consentire la formazione dei giovani finalizzata alla loro occupazione.

Il contratto di apprendistato è stato articolato in diverse tipologie:

  1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
  2. L’apprendistato professionalizzante;
  3. L’apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La prima è quella dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Questa modalità contrattuale si basa sulla costruzione di una progressiva uniformità nei titoli qualificanti in tutta Europa per una mobilità dei lavoratori più fluida e un progressivo abbassamento del livello di mismatch nel mercato del lavoro.

È noto con questo nome il fenomeno del disallineamento tra quanto richiesto dalle imprese in termini di conoscenze, abilità e competenze e quanto invece offerto dai lavoratori che, si calcola, nel nostro Paese sia aumentato di ben 9 punti percentuali negli ultimi 4 anni (Fonte Unioncamere).

A questo fenomeno, tra le altre cose, si cerca di porre rimedio con la istituzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, «in conformità agli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario – si legge nelle note al provvedimento – allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l’ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo».

L’apprendistato professionalizzante

Una ulteriore tipologia è quella dell’apprendistato professionalizzante o di «secondo livello».

Questo contratto di lavoro prevede la formazione specifica dell’apprendista – un giovane tra i 17 e i 19 anni- che deve essere svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro o di un tutor.

La formazione è finalizzata a fare acquisire al giovane le competenze specifiche di quell’ambito professionale.

I contratti di apprendistato professionalizzante possono prevedere un periodo di prova e una durata, dai sei mesi ai tre anni, che può essere prolungata ai cinque anni se la formazione rientra nella categoria artigianale.

L’apprendista, al termine del periodo formativo, può rimanere in azienda con un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato. In tal caso, può beneficiare di un ulteriore anno di contribuzione ridotta.

La formula è stata dotata dal legislatore di alcuni incentivi a favore delle imprese datrici di lavoro.

È infatti prevista una contribuzione agevolata che varia in misura e durata a seconda che l’impresa impieghi più o meno di nove dipendenti.

Le agevolazioni possono arrivare anche ad una esenzione del 100% dei contributi INPS. Le aziende inoltre possono usufruire fondi per fornire la formazione agli apprendisti.

L’apprendistato di alta formazione e ricerca

La terza forma prevista dal provvedimento è quella dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Questo contratto è finalizzato al conseguimento di titoli di studio quali:

  • diploma di istruzione secondari superiore
  • diploma di laurea
  • master e dottorato di ricerca;
  • praticantato per professioni ordinistiche.

Per tutti i settori di attività, possono essere assunti con questa tipologia di contratto i giovani con età compresa tra i 18 (o 17 nel caso di possesso di qualifica professionale) e i 29 anni.

La durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca varia sulla base del titolo di studio da conseguire ed è regolamentata da accordi stipulati fra le Regioni o Province Autonome e le associazioni territoriali datoriali, le università e gli istituti professionali.

La formazione a distanza

La formazione non può essere sempre erogata di persona, come l’esperienza pandemica ci ha insegnato. Tuttavia, l’erogazione della formazione in modalità a distanza (E-Learning), deve sottostare a precise regole.

Per e-learning si intende la modalità di erogazione di contenuti formativi per via telematica, da remoto, in maniera da consentire l’interattività a distanza tra le tre figure coinvolte:

  • lavoratori discenti;
  • docenti;
  • tutor.

La formazione deve essere effettuata attraverso piattaforme telematiche capaci di garantire il rilevamento delle presenze dei lavoratori-discenti e di consentire di tracciarle in maniera univoca.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la propria Circolare n. 2 del 7 aprile 2022, alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione dei contenuti della formazione di base e trasversale richiesta nell’apprendistato professionalizzante.

La circolare conferma che sia possibile utilizzare l’e-learning purché in modalità sincrona anche nel caso in cui la formazione sia pagata dal datore per mancanza di provvidenze regionali.

Nella circolare, si chiarisce che per la formazione dell’apprendista è utilizzabile la modalità sincrona, che prevede la contemporanea presenza delle tre figure e non invece la semplice visione di video o audio pre-registrati.

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