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Ammortizzatori sociali

Criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga

By 11 Settembre 2014Novembre 16th, 2023No Comments

Ministero del Lavoro

La circolare chiarisce i contenuti del D.M. 1° agosto 2014, n. 83473, precisando che la cassa integrazione guadagni in deroga è concessa o prorogata ai lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori somministrati, con anzianità aziendale di 12 mesi alla data di inizio del trattamento. Spetta ai lavoratori sospesi dal lavoro o con prestazioni a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività. L’azienda presenta la domanda in via telematica all’INPS e alla Regione entro 20 giorni dal provvedimento. Sono previsti limiti massimi di durata del trattamento, distinguendo tra imprese non soggette alla disciplina in materia di CIG e fondi di solidarietà e quelle che vi rientrano.
Il trattamento di mobilità in deroga è invece previsto per i lavoratori con anzianità aziendale di 12 mesi, di cui 6 effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio, e privi dei requisiti per accedere ad altre prestazioni. Sono previsti limiti massimi di durata, a seconda che il lavoratore abbia o meno beneficiato della prestazione per almeno tre anni anche non continuativi. I lavoratori presentano l’istanza all’INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal licenziamento o dalla scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito.

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