«Jobs Act» - «Decreto Poletti»
La norma introdotta dalla legge di conversione del «Jobs act» ha ridotto il numero delle proroghe ammesse dalle 8 prima previste a 5. Pertanto, il contratto a tempo determinato inizialmente stipulato per un certo periodo potrà essere oggetto di un massimo di 5 proroghe. La durata di ciascuna proroga è irrilevante: quindi, ad esempio, la prima potrà essere di un mese, la seconda di 8 mesi, ecc.), fermi restando il limite generale dei 36 mesi. Anche le proroghe devono ritenersi acausali e potranno pertanto essere disposte senza necessità di giustificazione. In sintesi, dunque, gli unici limiti posti alla facoltà di proroga di un rapporto a tempo determinato sono oggi i seguenti: • la proroga deve riferirsi comunque alla medesima attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto; • le proroghe non potranno essere più di 5; • il rapporto dovrà avere una durata complessiva non superiore a 36 mesiIl regime delle proroghe
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