Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La sentenza di patteggiamento che definisce il processo penale a carico di un lavoratore può avere piena efficacia probatoria nell'ambito del parallelo procedimento disciplinare che si conclude con il licenziamento. Con sentenza 30328/2017 la Corte di Cassazione osserva che, addivenendo al patteggiamento, l'imputato/lavoratore non nega i fatti e accetta la condanna, con la conseguenza che le componenti fattuali sulla scorta delle quali è stata emessa la sentenza penale di patteggiamento hanno valore probatorio al fine di giustificare il licenziamento sul piano disciplinare. Il caso sul quale si è pronunciata la Suprema corte è relativo alla dipendente di un ente locale condannata a una pena detentiva per avere indotto una collega d'ufficio, affetta da una condizione di deficit psichico, alla prostituzione. Il processo penale si è concluso con sentenza di patteggiamento, all'esito del quale il datore di lavoro ha promosso e, quindi, concluso un'azione disciplinare con licenziamento per giusta causa. La condotta illecita ascritta alla dipendente, seppure extra-lavorativa, è idonea a giustificare il licenziamento ogni qual volta ne risultino siano lesi gli interessi morali e materiali del datore di lavoro, anche in considerazione del grado di fiducia che si deve poter riporre nel dipendente.Il patteggiamento giustifica il licenziamento
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