Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore responsabile di agenzia veniva licenziato. Il lavoratore impugnava il licenziamento e, nelle more del giudizio, veniva licenziato nuovamente per altre ragioni. La Corte di Cassazione accertava la legittimità del primo licenziamento e la cessazione del rapporto di lavoro. Adita in relazione al secondo licenziamento, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: «il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente». Poiché il primo licenziamento era stato dichiarato legittimo e il rapporto di lavoro risolto, la Corte di Cassazione ha dichiarato la mancanza di interesse del lavoratore a impugnare il secondo licenziamento e il ricorso del lavoratore inammissibile.Il datore di lavoro può comunicare un secondo licenziamento al lavoratore: se il primo è legittimo, il lavoratore non ha più interesse a impugnare il secondo
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