Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore era stato licenziato nel 2011 al compimento di 65 anni – età allora sufficiente per conseguire la pensione di vecchiaia –. Il licenziamento era stato comunicato in base all'art. 4, comma 2, L. n. 108/1990 secondo cui non si applica la disciplina di cui all'art. 18 Statuto dei Lavoratori al lavoratore ultrasessantenne in possesso dei requisiti pensionistici (che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto). La Suprema Corte ha tuttavia precisato che nel regime delle c.d. «finestre» (che nel caso esaminato postergavano di dodici mesi l'accesso alla pensione, pur formalmente maturata), il conseguimento dei requisiti pensionistici si verifica con l'effettiva apertura della «finestra».Il lavoratore ultrasessantenne può essere licenziato ad nutum solo nel momento in cui la pensione di vecchiaia diventa giuridicamente conseguibile
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