Corte di Cassazione, Sez. Lav.
A seguito di un licenziamento collettivo, un lavoratore ha chiesto il trattamento di sostegno previsto dal fondo bilaterale, rinunziando sia al preavviso sia all'indennità sostitutiva. Tale comportamento è stato ritenuto idoneo ad esprimere la volontà del lavoratore di accettare il licenziamento, precludendo la relativa impugnazioneLa richiesta del sostegno del fondo bilaterale equivale ad accettazione del licenziamento
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