Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In tema di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta unico consistente nella possibilità dei lavoratori di accedere al prepensionamento, adottato nell'accordo sindacale è applicabile a tutti i dipendenti dell'impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura. La Suprema Corte ha infatti spiegato che l'esame della fungibilità , in una riduzione del personale, deve investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva individuato gli esuberi in un solo settore ma aveva correttamente scelto di estendere a tutti i settori dell'azienda la scelta dei lavoratori da licenziare con il sopra citato criterio.Valido il criterio di scelta dei lavoratori prossimi alla pensione, applicato anche oltre il settore in crisi
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