Corte di Cassazione, Sez. Lav.
L'art. 2112 Cod. civ. vieta il licenziamento in ragione del trasferimento d'azienda; ciò non toglie, tuttavia, che gli stessi possano essere licenziati allorché, anche simultaneamente alla cessione, l'organizzazione aziendale subisca delle modifiche che determinino l'esubero dei dipendenti trasferiti. In base a tale principio, la Suprema Corte ha confermato il licenziamento di una dirigente licenziata poco dopo il trasferimento del ramo d'azienda presso il quale era occupata. La società acquirente del ramo aveva infatti varato una nuova organizzazione aziendale contestualmente al trasferimento e, nel riorganizzare le attività del ramo, aveva legittimamente disposto che talune funzioni venissero esternalizzate mentre altre accentrate al vertice aziendale. Di conseguenza, la posizione della lavoratrice era stata soppressa e il licenziamento era stato ritenuto legittimo. Secondo il Collegio, il trasferimento d'azienda non può essere di per sé ragione giustificativa del licenziamento ma, d'altro canto, «non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che questo abbia fondamento nella struttura aziendale», a nulla rilevando che la riorganizzazione avvenga in un momento contestuale al trasferimento, trattandosi di una legittima decisione del datore di lavoro.Dopo il trasferimento d'azienda può farsi luogo al licenziamento se si verifica una riorganizzazione
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