Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Così ha deciso il Tribunale di Milano sulla richiesta di un disoccupato. La domanda di anticipo della NASPI era stata respinta dall'INPS per «mancanza della documentazione attestante l'avvio dell'attività ». Secondo la legge, la richiesta di liquidazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o imprenditoriale. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, tale disposizione indica soltanto un termine finale ma non un termine iniziale. In altre parole, la disposizione richiede soltanto che, se l'attività è già stata avviata, la domanda sia presentata entro il termine; ma ciò non significa che la domanda non possa essere presentata prima dell'avvio. Secondo il Tribunale, infatti, la finalità della legge è proprio quella di garantire al beneficiario i mezzi per fuoriuscire dallo stato di disoccupazione e pertanto, in sede di presentazione della domanda, non deve essere fornita la prova dell'avvio dell'attività .Per la domanda di anticipo NASPI non serve la prova dell'avvio dell'attività autonoma o imprenditoriale
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