Corte di Cassazione
Un lavoratore veniva licenziato per superamento del periodo di comporto. In giudizio, il lavoratore sosteneva che una parte delle proprie assenze era dovuta a un infortunio sul lavoro e che in quanto tale non era computabile ai fini del comporto. L'INAIL negava la sussistenza di un «infortunio sul lavoro». La Corte di Cassazione ha affermato che «l'accertamento negativo effettuato dall'INAIL sulla qualificazione dell'infermità del lavoratore […] non preclude al giudice di verificare se le assenze, causate dalla stessa infermità , risultino comunque imputabili a responsabilità del datore di lavoro e come tali non siano computabili nel periodo di comporto». La Corte di Cassazione ha affermato che le assenze del lavoratore erano riconducibili a un «infortunio sul lavoro» e ha dichiarato il licenziamento illegittimo.Anche se l'INAIL nega l'infortunio sul lavoro, il giudice può accertare il contrario
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