Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La prova del danno da demansionamento non è «in re ipsa» (ossia non è automatica) ma può essere fornita in giudizio con tutti i mezzi anche per presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Sotto questo profilo, assumono rilievo «la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta; il tipo e la natura della professionalità coinvolta; la durata del demansionamento; la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione». Se dimostrato, è risarcibile ogni pregiudizio subito dal lavoratore purché sia oggettivamente accertabile e non di natura meramente emotiva o interiore.Il demansionamento è dimostrabile per presunzioni
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