Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Il Tribunale di Milano ha stabilito che un licenziamento comunicato durante il periodo di prova, il cui patto sia dichiarato nullo, può essere valutato nella sua natura disciplinare e sanzionato con la reintegrazione, anche nel «contratto a tutele crescenti». Nel caso esaminato, il lavoratore era stato assunto a tempo determinato con patto di prova in regime di contratto a tutele crescenti. Nel corso del giudizio è emerso tuttavia che il rapporto di lavoro era iniziato prima della sua stipulazione in forma scritta, con ciò determinando la nullità sia del termine sia del patto di prova. Il licenziamento, motivato quale mancato superamento del periodo di prova, è stato tuttavia riqualificato dal giudice come disciplinare (per presunti comportamenti negligenti del lavoratore) e, stante la contumacia della società e la conseguente mancata prova degli addebiti, assoggettato alla tutela reintegratoria.Se è nullo il patto di prova, può farsi luogo a reintegrazione anche nelle «tutele crescenti»
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