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Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il datore di lavoro deve provare di aver adottato tutte le cautele (comprese quelle di formazione e informazione) necessarie ad impedire l'evento dannoso e di aver vigilato circa l'effettivo uso delle misure di sicurezza. Nel caso esaminato, il lavoratore si è infortunato nel corso dell'attività di saldatura, nell'ambito dell'esecuzione di un appalto, anche con l'utilizzo di un carro ponte, presso la sede del committente. L'azienda committente, chiamata a rispondere del danno, si è difesa invocando il cd. «rischio elettivo» da parte dell'infortunato. La Corte ha respinto tale tesi affermando che può qualificarsi elettivo il rischio assunto dal lavoratore che pone in essere un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, tale da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alla normale modalità del lavoro da svolgere, ovvero qualora vi sia stata, da parte del lavoratore, una violazione di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini. Ad avviso della Corte, invece, le normali imprudenze, negligenze o imperizie del lavoratore non sono imprevedibili né anomale e non valgono ad escludere la responsabilità colposa del committente che non abbia provveduto ad adottare tutte le misure di prevenzione. Anche il committente presso cui sono eseguiti i lavori, dunque, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice.

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