Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta nei riguardi del lavoratore. A sostegno di tale tesi, infatti, è possibile rilevare che nel momento in cui egli fornisce tutti i mezzi idonei alla prevenzione e adempie a tutte le obbligazioni proprie della sua posizioni di garanzia, non potrà essergli imputato l'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. Nel caso esaminato dalla Corte, un lavoratore, elettricista manutentore con 5 anni di esperienza, era caduto dal tetto di un capannone sul quale si era recato per eseguire dei lavori. A differenza di quanto era accaduto in una precedente occasione, l'operaio non si era avvalso dell'elevatore meccanico, sebbene il responsabile gli avesse detto di usare tutte le attrezzature utili per lavorare in sicurezza, presumendo che si sarebbe regolato come nella precedente occasione. La Corte ha pertanto assolto l'azienda dalla responsabilità per l'infortunio facendo applicazione del cd. principio di autoresponsabilità .Il datore di lavoro non è responsabile per l'operaio distratto
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