Corte di Cassazione, Sez. Lav.
I permessi previsti dalla L. n. 104/1992 non possono essere utilizzati «per scorrimento». Una lavoratrice utilizzava sistematicamente per frequentare un corso universitario i permessi di circa tre ore al giorno che le erano stati concessi per assistere la madre disabile. Scoperta dal datore di lavoro, è stata licenziata per giusta causa. Nel giudizio che ne è seguito, la dipendente si è difesa affermando che comunque, in queste occasioni, aveva assistito la madre in ore della giornata diverse da quelle oggetto del permesso, in particolare nelle ore serali. La Suprema Corte ha tuttavia confermato che i permessi vanno usati nel tempo e per gli scopi concessi e che il loro abuso giustifica il licenziamento in tronco.Legittimo il licenziamento del lavoratore che impiega per fini privati i permessi ex L. 104
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