Corte di Cassazione, Sez. Lav.
A seguito della trasformazione del rapporto di lavoro in part-time verticale, un datore di lavoro riproporzionava i tre giorni di permesso mensile riconosciuti al dipendente che accudiva la figlia minore affetta da handicap grave. Contro tale decisione, il lavoratore agiva in giudizio. Giunti in Cassazione, la Corte, preso atto della necessità di comparare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia, ha chiarito che la trasformazione in part-time del rapporto di lavoro originariamente a tempo pieno non ha alcun effetto sulla misura dei permessi di cui il lavoratore può fruire, a condizione che la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario. In caso contrario, le ore di permesso dovranno essere proporzionalmente ridotte. La Corte perviene a tale conclusione prendendo le mosse dalle finalità dell'istituto in esame, ovvero la tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost. che impone, in assenza di una specifica disciplina, di ricercare la soluzione più aderente al rilievo degli interessi in gioco.La riduzione a part-time del contratto non determina (talora) la riduzione dei permessi
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