Tribunale di Monza
I lavoratori che hanno a proprio carico un soggetto disabile e che usufruiscono dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 non sono obbligati a svolgere lavoro notturno. In accoglimento di un ricorso d'urgenza, il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di un lavoratore che chiedeva di essere escluso dalla prestazione dei turni notturni, anche solo come reperibilità . Il Tribunale ha altresì precisato che, a tali fini, rileva la sola nozione legale di lavoro notturno (intendendosi per tale una prestazione di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino) senza effetto di eventuali diverse nozioni fissate dal CCNL a fini retributivi.Esonerato dalla reperibilità notturna il lavoratore che fruisce della L. n. 104/1992
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