Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nelle ipotesi di cessione d'azienda (o di ramo d'azienda) il contratto di lavoro dei lavoratori interessati viene trasferito dal cedente al cessionario senza soluzione di continuità e senza necessità del consenso del lavoratore. Questi potrà tutt'al più contestare la sussistenza dei presupposti legali del trasferimento ovvero rassegnare le dimissioni con diritto a ricevere il preavviso, qualora per effetto del trasferimento le sue condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei tre mesi successivi.Se il trasferimento d'azienda è valido, il lavoratore non può opporsi
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