Commissione Tributaria Provinciale di Parma
La peculiare posizione del dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, lo rende esente da responsabilità per le eventuali violazioni poste in essere dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta. Nel caso esaminato, un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate con il quale venivano assoggettate ad imposta numerose erogazioni elargite a titolo di «trasferta Italia», senza però che alcuna trasferta fosse mai stata effettuata. In tal modo, secondo l'Agenzia, era stata semplicemente evasa l'imposta (e la contribuzione) dovuta su una parte della retribuzione. L'Agenzia chiedeva pertanto il versamento di quanto evaso e comminava le relative sanzioni, anche nei confronti del lavoratore. La Commissione tributaria adita da quest'ultimo, accoglieva parzialmente le sue ragioni affermando, da un lato, che il lavoratore era comunque obbligato – in solido con il datore di lavoro – al versamento delle imposte evase, essendo il soggetto passivo dell'imposta; dall'altro, tuttavia, la Commissione ha escluso l'applicabilità delle sanzioni a suo carico, in quanto l'errata gestione delle ritenute era imputabile esclusivamente al datore di lavoro.Il dipendente non può essere sanzionato se il datore di lavoro non effettua le esatte ritenute
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