Tribunale di Firenze
Una lavoratrice neoassunta presso una Cooperativa sociale veniva inquadrata a un livello inferiore del CCNL applicato dalla società in forza di un accordo aziendale che prevedeva un iniziale sottoinquadramento dei lavoratori per finalità di maggiore occupazione. Il Tribunale di Firenze ha rammentato che secondo quanto previsto dall'art. 8, D.L. n. 138/2011, gli accordi aziendali (i c.d. «contratti di prossimità ») possono derogare ai contratti collettivi nazionali per quanto riguarda le mansioni dei lavoratori, la classificazione e l'inquadramento del personale, a condizione che specifichino le ragioni della deroga e siano adottati per le finalità espressamente previste dalla norma (tra le quali rientra la finalità di una maggiore occupazione). In sede di giudizio, il datore di lavoro deve provare che l'accordo aziendale è preordinato al raggiungimento di tali finalità . Il Tribunale ha rilevato che l'accordo della Cooperativa si limitava a correlare il sottoinquadramento dei lavoratori a una generica finalità di maggiore occupazione ma, in concreto, non era idoneo a garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Il Tribunale ha dichiarato l'accordo aziendale illegittimo ed il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata al livello superiore del contratto collettivo nazionale.Contratti di prossimità : legittimi solo se idonei a realizzare l'obiettivo
Dove siamo
Lo studio si trova nel cuore di Milano, a due passi da Piazza Cadorna
nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie.
I nostri uffici si trovano nella bella cornice di Palazzo Giardino (prima scala a sinistra, al quarto piano).Â
Operiamo professionalmente nell'ambito di Lexia Avvocati.
Lo studio si trova in: Via San Vittore, 45 20123 Milano (MI)
Telefono: +39 02 4398 0443
Fax: +39 02 8736 5492
e-mail: contacts@vfgiglio.it