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Il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione in contanti ai lavoratori richiedenti asilo che non hanno ancora formalizzato il permesso di soggiorno è sanzionabile con la sanzione pecuniaria prevista per la generalità dei lavoratori e compresa tra un minimo di Euro 1.000 e un massimo di Euro 5.000. Anche per queste ipotesi, infatti, vige l'obbligo di corrispondere la retribuzione con le modalità previste dalla legge, ossia per il tramite di una banca o di un ufficio postale.Esclusa la retribuzione in contanti anche per i richiedenti asilo in attesa di permesso di soggiorno
Dove siamo
Lo studio si trova nel cuore di Milano, a due passi da Piazza Cadorna
nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie.
I nostri uffici si trovano nella bella cornice di Palazzo Giardino (prima scala a sinistra, al quarto piano).Â
Operiamo professionalmente nell'ambito di Lexia Avvocati.
Lo studio si trova in: Via San Vittore, 45 20123 Milano (MI)
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