Corte d'Appello di Milano
La stretta connessione temporale tra l'organizzazione dell'assemblea sindacale, sgradita al vertice aziendale, e il licenziamento, costituisce elemento presuntivo del carattere discriminatorio del recesso, confermato dall'effetto intimidatorio verso gli altri dipendenti. Il licenziamento discriminatorio è fattispecie diversa dal licenziamento determinato da motivo illecito ex art. 1345 Cod. civ., per il quale è necessario che il motivo illecito sia l'unico determinante.La discriminazione può essere provata per presunzioni e non richiede di essere l'unico motivo del licenziamento
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nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie.
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