Corte di Cassazione
Ai sensi dell'art. 18, comma 4, Statuto, il lavoratore può ottenere una pronuncia di reintegra nel posto di lavoro ogni qualvolta il fatto che gli è contestato «sia insussistente». L'insussistenza del fatto comprende sia i casi in cui il fatto non si è verificato materialmente, sia i casi in cui il fatto si è verificato ma non ha rilievo disciplinare. Ad esempio, l'addebito di aver rubato non è dimostrato in giudizio (insussistenza del fatto materiale); oppure l'addebito è provato ma non ha rilievo disciplinare («hai spezzato la punta alla matita»: insussistenza giuridica). Tale principio, ha stabilito la Cassazione con un'importante decisione, è applicabile anche alla tutela prevista dal «Jobs act», per i rapporti sorti a partire dal 7 marzo 2015.Reintegra nel posto di lavoro anche nel «Jobs act», se il fatto è insussistente (di fatto o di diritto)
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