Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Suprema Corte ha ricordato che, per aversi scarso rendimento e giustificare il licenziamento, deve risultare provata «una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente… in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione… e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione». Nel caso esaminato, tale ipotesi è stata esclusa poiché, se pure i risultati del lavoratore erano inferiori alla media, essi erano pari a quelli di altri colleghi non raggiunti da licenziamento. Accertata l'illegittimità del licenziamento, la Corte ha ritenuto applicabile la sola tutela indennitaria, escludendo la reintegrazione.A rischio il licenziamento per il mancato raggiungimento degli obiettivi
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