INPS
La legge prevede che per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato il datore di lavoro versi un contributo addizionale pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo concorre al finanziamento della NASPI. Il Decreto Dignità ha disposto l'aumento del contributo addizionale nella misura dello 0,50%, in occasione di ogni rinnovo del contratto a termine, anche in regime di somministrazione, con esclusione dei contratti di lavoro domestico. L'incremento si applica al rinnovo di ogni tipologia di contratto a termine sottoposta a contributo addizionale, successivo al 13 luglio 2018. L'incremento è dovuto anche in caso di modifica della causale apposta al contratto a termine, poiché in tale circostanza la modifica è considerata un rinnovo. Anche il contributo addizionale, tuttavia, può essere oggetto di rimborso in caso di «stabilizzazione» del lavoratore ma solo per quota derivante dall'ultimo rinnovo. Le precedenti no.Contributo addizionale NASPI ad ogni rinnovo del contratto a termine e al cambio causale
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