Ministero del Lavoro
Una lavoratrice presta servizio per 5 ore e 12 minuti effettivi al giorno, dovuti a una riduzione del suo normale orario di lavoro (superiore a 6 ore) in conseguenza dell'allattamento. Interpellato sul quesito, il Ministero ha ritenuto che l'orario così ridotto non faccia sorgere il diritto della lavoratrice anche alla pausa pranzo poiché questa è obbligatoria, secondo la legge, soltanto nel caso in cui l'orario di lavoro effettivo (e non semplicemente contrattuale) superi le 6 ore al giorno.I riposi giornalieri per allattamento non concorrono a far maturare il diritto alla pausa pranzo
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