Tribunale di Roma
Alcuni lavoratori stipulavano dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con una società per lo svolgimento di attività di call center. Per lo svolgimento della prestazione, i lavoratori potevano prenotare una fascia oraria di quattro ore di lavoro e, successivamente, potevano decidere di non presentarsi o di lavorare meno delle ore prenotate, senza alcun vincolo a rendere la prestazione lavorativa. La società aderiva a un accordo collettivo nazionale che contemplava una disciplina specifica sul trattamento economico e normativo da applicare ai lavoratori. I lavoratori impugnavano i contratti per ottenere la qualificazione dei rapporti come lavoro subordinato. Il Tribunale ha escluso la subordinazione e ha qualificato i rapporti come «co.co.org.», un terzo genere tra subordinazione e «co.co.co.», per il quale, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, il lavoratore «resta tecnicamente autonomo» ma con applicazione di molte tutele del rapporto subordinato. Tuttavia, in applicazione dell'accordo collettivo citato, il Tribunale ha escluso l'applicazione delle tutele della subordinazione poiché la presenza di un accordo collettivo nazionale può derogare alla norma sopra ricordata.Co.co.org.: l'accordo collettivo nazionale può escludere le tutele della subordinazione
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