Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Tra l'Enasarco e un imprenditore sorgeva una controversia relativa a contributi previdenziali non corrisposti con riferimento ad alcuni collaboratori inquadrati come procacciatori e qualificati dalla fondazione come agenti di commercio, soggetti agli obblighi d'iscrizione e di versamento dei relativi contributi. Traendo spunto da tale controversia, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sui criteri di qualificazione dei rapporti di procacciamento d'affari e in particolare sulle differenze rispetto al contratto di agenzia. Anche se dal punto di vista pratico l'oggetto principale dell'incarico è costituito dalla promozione della conclusione di contratti, le differenze sono costituite dalle modalità con le quali l'attività di collaborazione viene svolta, dall'assenza di continuità e stabilità del procacciatore, che svolge il suo compito in maniera occasionale e senza assumere alcun obbligo di svolgere attività promozionale. La Cassazione ha altresì precisato che non sussiste l'obbligo di iscrizione del procacciatore all'Enasarco, né il correlato obbligo di versamento dei contributi.Il procacciatore d'affari svolge attività occasionale
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